Animazione grafica

Ordinanza Sindacale - Rami e Alberi Sporgenti su Linea Ferroviaria

Ordinanza Sindacale n. 9 del 21/10/2022 - Rami e Alberi Sporgenti su Linea Ferroviaria

Ordinanza Sindacale - Rami e Alberi Sporgenti su Linea Ferroviaria

Dettagli della notizia

IL SINDACO

Visto  il T.U.  delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. - D.Lgs. 18 agosto   2000   n. 267;

Visti  in particolare gli artt. 50 e 54 del T.U.  delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. - D.Lgs. 18 agosto   2000   n. 267;

Vista la nota inviata al Comune di Taviano, dalla Responsabile FERROVIE DEL SUD EST – Gruppo Ferrovie dello Stato, con nota prot. BUEI/MAN/1392 (priva di data) ed acquisita al prot. 0015752 del 20.10.2022, con oggetto: Richiesta Ordinanza Sindacale per l’eliminazione fattori di rischio per prevenzione caduta alberi e/o rami a seguito di precipitazioni nevose in aree limitrofe alla sede ferroviaria della linea Gallipoli-Casarano, con la quale viene rappresentato che:

in ragione dell’approssimarsi della stagione invernale, la presenza di vegetazione arborea, erbacea ed arbustiva lungo le linee ferroviarie rappresenta un potenziale pericolo per l’alta probabilità di caduta alberi e/o rami per l’eventuale sovraccarico dovuto a precipitazioni di carattere nevoso.

Pertanto, al fine di limitare sino ad eliminare il verificarsi di tale pericolo determinato dalla presenza di alberi in terreni privati limitrofi al tracciato ferroviario e in considerazione dei gravi potenziali effetti sul servizio di trasporto pubblico locale,

si richiede

  • che vengano messe in atto tutte le possibili iniziative utili a limitare fino ad annullare il verificarsi di tale evento;
  • l’adozione di Ordinanza Sindacale contingibile e urgente con l’imposizione di obbligo, durante tutto il periodo di pericolosità, ai proprietari dei terreni prospicienti le linee ferroviarie ricadenti nel territorio del Comune, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di rispettare scrupolosamente le prescrizioni previste dagli artt. 52, 55 e 56 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ed in ogni caso di provvedere al taglio di rami ed alberi che possono, in caso di caduta, interferire con l’infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario nonché di tenere sgombri da vegetazione secca ed ogni altro materiale i terreni coltivati o tenuti a pascolo e incolti confinanti con la sede fino a 20 metri dal confine ferroviario. Per una più facile attuazione, si riportano di seguito gli articoli citati del D.P.R. sopra richiamato:

Art. 52

Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia misurarsi in proiezione orizzontale.

Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.

Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un’altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell’altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.

Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

(...) le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei.

Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

Art. 55

I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a boschi ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Art. 56

Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all’esercizio ferroviario.

Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ‹ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia.

La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili.

 

Ritenuto  di dover intervenire con i poteri di Ufficiale di Governo in materia di sicurezza pubblica;

Ritenuto necessario per quanto emerso, ai fini precauzionali per la salute e la sicurezza delle persone, provvedere ad assicurare la sicurezza della circolazione ferroviaria, allo scopo di scongiurare qualsiasi rischio per la pubblica e privata incolumità;

Visti:  T.U. Leggi Sanitarie R.D. n.1265 del 27.07.1934; D. Lgs 152/2006; Regolamento Comunale di Igiene e Sanità Pubblica, approvato con deliberazione  C.C. n. 12 del 22.02.1995;  T.U. Ordinamento EE.LL. D. Lgs. 267/2000;

Rilevato  che risulta estremamente difficoltoso provvedere alla notifica diretta ai proprietari degli immobili confinanti e prospicienti con la sede della linea ferroviaria;

ORDINA

a tutti i proprietari, titolari di diritti reali e/o conduttori a qualsiasi titolo, di beni immobili confinanti/prospicienti con la sede ferroviaria, nel territorio comunale:

  • di rispettare scrupolosamente le prescrizioni contenute agli artt. 52, 55 e 56 del DPR n. 753/’80 e, in ogni caso, di provvedere al taglio di rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l’infrastruttura ferroviaria creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico servizio;
  • di tenere sgombri da vegetazione secca ed ogni altro materiale i terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti confinanti con la sede fino a 20 m. dal confine ferroviario.

DISPONE

  • che la presente ordinanza venga affissa tramite manifesti murari sul territorio del capoluogo e della marina di Mancaversa e pubblicata sulla Home Page del sito internet comunale, oltre che pubblicata all’Albo Pretorio on-line;
  • di trasmettere la presente Ordinanza a:
  • Prefetto di Lecce;
  • Responsabile Business Unit Esercizio Infrastruttura - Ferrovie del Sud Est;
  • Gruppo Carabinieri Forestali Lecce;
  • Comando Stazione Carabinieri di Taviano;
  • Comando del Corpo di Polizia Locale di Taviano;

AVVERTE

che, in caso di mancato adempimento, si procederà all’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 7bis comma 1 del TUEL n. 267/2000 ed a valutare gli eventuali ulteriori provvedimenti esperibili ed opportuni ivi compresa l’eventuale esecuzione coattiva a spese degli obbligati e l’eventuale trasmissione degli atti all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, per le valutazione del caso;

INFORMA

che, ai sensi dell’art. 8 della L. 241/1990:

Amministrazione competente è il Comune di Taviano, con sede in 73057 Taviano (Le) alla Piazza del Popolo n. 19 – tel. 0833 916241

pec: protocollo.comune.taviano@pec.rupar.puglia.it

Il Comando di Polizia Locale vigilerà per l’ottemperanza della presente ordinanza oltre che, in caso di inadempienza del presente provvedimento, per l’applicazione ai trasgressori delle sanzioni previste dalla Legge.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione (legge 06.12.1971 n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199).

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Il SINDACO

Dott. Giuseppe TANISI

 

Media

Direttiva per la qualità dei servizi on line e la misurazione della soddisfazione degli utenti

Commenta la seguente affermazione: "ho trovato utile, completa e corretta l'informazione."
  • 1 - COMPLETAMENTE IN DISACCORDO
  • 2 - IN DISACCORDO
  • 3 - POCO D'ACCORDO
  • 4 - ABBASTANZA D'ACCORDO
  • 5 - D'ACCORDO
  • 6 - COMPLETAMENTE D'ACCORDO

Il presente modulo utilizza i cookies di Google reCaptcha per migliorare l'esperienza di navigazione. Disabilitando i cookie di profilazione del portale, il form potrebbe non funzionare correttamente.

Altre notizie

Servizio Civile Universale 2024/2025 - Graduatoria  finale

Servizio Civile Universale 2024/2025 - Graduatoria finale

Tutte le notizie
Giovedì, 04 Aprile 2024
Si pubblica la graduatoria finale relativa alla selezione dei candidati volontari per il Servizio Civile Universale 2024/2025.
Convocazione Consiglio Comunale - 2 Aprile 2024

Convocazione Consiglio Comunale - 2 Aprile 2024

Tutte le notizie | Avviso pubblico
Mercoledì, 20 Marzo 2024
Convocazione del Consiglio Comunale, in sessione ordinaria in seduta pubblica per il giorno 2 Aprile 2024 alle ore 16.00
Avviso Pubblico - Contributi Economici per lo Smaltimento di Amianto

Avviso Pubblico - Contributi Economici per lo Smaltimento di Amianto

Tutte le notizie | Avviso pubblico
Martedì, 19 Marzo 2024
Erogazione dl contributi economici a fondo perduto per la rimozione e lo smaltimento dl manufatti contenenti amianto presenti in fabbricati ed immobili di proprietà privata nel territorio comunale.
Servizio Civile Universale 2024/2025 - Candidati Ammessi alla Selezione

Servizio Civile Universale 2024/2025 - Candidati Ammessi alla Selezione

Tutte le notizie | Avviso pubblico
Venerdì, 15 Marzo 2024
Elenco definitivio dei candidati ammessi alla selezione che si terrà il giorno 27 marzo 2024. 

Vedi tutto »

Bacheca

Vedi tutto »

Eventi

Vedi tutto »

Atti e pubblicazioni

Vedi tutto »

Da visitare

Vedi tutto »

Mappa

X
Torna su