Avviso Pubblico: Stato di Grave Pericolosità Incendi

Stato di grave pericolosità di incendio per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia dal 15 giugno – 15 settembre 2022.

Avviso Pubblico: Stato di Grave Pericolosità Incendi

Dettagli della notizia

Il Sindaco, rende noto, che la Regione Puglia – Servizio Protezione Civile, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale N. 177 del 04 maggio 2022 ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019 ha dichiarato per il periodo 15 giugno – 15 settembre 2022, lo stato di grave pericolosità di incendio per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia. Su tutte tali aree è tassativamente vietato:

  • Accendere fuochi di ogni genere;
  • Far brillare mine o usare esplosivi;
  • Usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
  • Usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
  • Tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private e/o incontrollate;
  • Fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
  • Esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
  • Transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate;
  • Transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
  • Abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.

La trasgressione a tale divieto comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa (Legge n. 353 del 21/11/2000), consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di € 1.032,91 fino ad un massimo di € 10.329,14.

 

 

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