CERTIFICATI DI RESIDENZA

Tipologie di richieste

  • Dichiarazione di cambio di residenza con provenienza da altro Comune o dall'estero
  • Dichiarazione di cambio indirizzo/interno nell’ambito del Comune di Taviano

Come fare la richiesta

1) TRAMITE MAIL. Occorre scaricare il modulo cartaceo, compilarlo, firmarlo (è richiesta la firma autografa di tutti i dichiaranti maggiorenni), scansionarlo in formato PDF insieme ai documenti richiesti e inviarlo via mail a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

specificando nell’oggetto "iscrizione anagrafica".

La dichiarazione verrà definita irricevibile nel caso in cui il modulo non sia compilato nelle parti obbligatorie, non sia firmato da tutti i dichiaranti maggiorenni (non verranno considerate valide le firme non autografe generate in automatico da Acrobat reader) e sia privo degli allegati necessari.


Allegati

I cittadini italiani e stranieri devono allegare alla dichiarazione copia di un documento d'identità (carta di identità, patente o passaporto) di tutti i dichiaranti maggiorenni.

I cittadini extracomunitari devono allegare obbligatoriamente anche i documenti che attestano la regolarità del soggiorno in Italia previsti nell'Allegato A della modulistica ministeriale.

Nel caso in cui siano coinvolti nella dichiarazione di iscrizione anagrafica dall'estero cittadini appartenenti all'Unione Europea oltre ai documenti sopra indicati è obbligatorio presentare i documenti descritti nell'Allegato B.

Tempi del procedimento

La registrazione della dichiarazione di cambio di residenza/indirizzo da parte dell'Ufficio Anagrafe avviene nei due giorni lavorativi successivi alla ricezione della stessa. Il procedimento si conclude in 45 giorni.

Il dichiarante, i componenti del nucleo familiare e le altre persone interessate (es. proprietario alloggio) riceveranno la comunicazione di avvio del procedimento.

Entro 45 giorni dall'avvio del procedimento, dopo l'accertamento della Polizia Municipale e le verifiche del possesso dei requisiti, senza che l’Anagrafe abbia provveduto ad inoltrare comunicazione di preavviso di rigetto (mediante lettera raccomandata) e successivo provvedimento di annullamento, la nuova residenza si considererà confermata. In caso di annullamento sarà ripristinato con effetto retroattivo, il precedente indirizzo di residenza.

L’Anagrafe provvederà a darne comunicazione, oltre che al dichiarante, anche al Comune di precedente iscrizione e, qualora sussistano i presupposti di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazioni mendaci), all’Autorità giudiziaria.

Non si forniscono informazioni telefoniche o di persona circa la fase del procedimento.

Informazioni utili

Tutti coloro che intendono chiedere la residenza da altro Comune o effettuare un cambio di indirizzo all'interno del Comune di Taviano (Legge 23 maggio 2014 n 80, articolo 5) hanno l'obbligo di dichiarare, pena la nullità della richiesta, il titolo di occupazione dell'alloggio (es: rogito, contratto di locazione, etc.), compilando la sezione predisposta nel modulo ministeriale della dichiarazione.

Non è possibile dichiarare di essere residente presso un'abitazione in ristrutturazione (cantiere edile).

Si consiglia di indicare eventuali fasce orarie in cui si è presenti in casa per agevolare le verifiche da parte della Polizia Municipale e di indicare sul campanello e sulla cassetta della posta il nominativo del nuovo residente.

Se si è titolari di patente e/o si è intestatari di veicoli targati è obbligatorio compilare i campi previsti nel modello ministeriale.

Il Comune invia al cittadino la “ricevuta aggiornamento documento di circolazione da esibire unitamente alla carta di circolazione in caso di controllo di polizia stradale. Il Comune comunica la variazione della residenza all’ANV - Archivio Nazionale Veicoli, il quale non provvederà più al rilascio di alcun tagliando da applicare sulla carta di circolazione.

Il cittadino, previa registrazione gratuita sul Portale dell'Automobilista, può effettuare il download dell’attestazione contenente i dati di residenza registrati nell’ANV, da esibire in caso di necessità.

Per informazione è attivo il numero verde 800.232323.

Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo, non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge.

Normativa di riferimento

  • Legge 1228/1954 Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente
  • DPR 30.5.1989 n. 223 Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente
  • Decreto legge 9 febbraio 2012 n° 5, art. 5, convertito in legge 4 aprile 2012 n 35,
  • Legge n. 80/2014 art. 5 in materia di occupazione abusiva di alloggio
  • Direttiva 2004/38/CE attuata con D.Lgs 30/2007 (comunitari)
  • Lgs 286/1998 (extracomunitari)
  • L. 113/2018 convertito con L. 132/2018

Residenza

La residenza di una persona  è nel  luogo in cui  ha la dimora abituale e coincide con il comune dove il soggetto è iscritto anagraficamente. (art. 43 del Codice Civile)
Per cambiare la residenza è necessario fare richiesta all'anagrafe del comune dove si vuole stabilire la nuova residenza.
Il certificato di  residenza  può essere richiesto all'anagrafe del comune di residenza, la residenza può essere autocertificata.


Domicilio

Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.(art. 43 del Codice Civile)
Il domicilio può non coincidere con la residenza. Un cittadino può ad es. avere la residenza a Roma (quindi iscritto all'anagrafe del Comune di Roma) ma avere il domicilio a Taviano perchè i sui principali interessi e affari sono a Taviano, ad es. svolge la sua attività lavorativa a Taviano.
La scelta del domicilio non segue nessuna formalità e cioè non è prevista nessuna registrazione pubblica di domicilio. Di conseguenza non esiste un certificato di domicilio.
Se richiesta una attestazione di domicilio la stessa può essere dichiarata attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di  notorietà
Si ricorda che il domicilio può essere dichiarato attraverso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà solo dai cittadini italiani e comunitari. Non possono dichiararlo i cittadini extracomunitari in quanto si tratta di dato non attestabile o certificabile da soggetti pubblici italiani (art. 3 comma 2 Dpr 445/2000).
Se in seguito alla variazione di residenza o di domicilio si occupa un immobile  (affitto o ospitalità superiore a un mese o acquisto) è necessario presentare apposita comunicazione in Questura , solitamente a carico del proprietario dell'immobile.

 

 

Documenti e link

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