Emergenza Coronavirus: Disposizioni per i Distributori Automatici di Prodotti Alimentari

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza Sindacale n.4 del 21/01/2021 per la chiusura dei distributori...

Emergenza Coronavirus:  Disposizioni per i Distributori Automatici di Prodott...

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Il Sindaco, considerato l’evolversi della situazione epidemiologica e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, ha ritenuto necessario adottare delle misure organizzative idone e volte a contenere e limitare al minimo i contatti sociali al fine di controllare ed impedire la circolazione del virus.

Pertanto ORDINA a tutti i titolari di esercizi commerciali di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, tramite DISTRIBUTORI AUTOMATICI non presidiati, con decorrenza DAL 21 GENNAIO 2021 FINO AL 5 MARZO 2021, salvo ulteriori proroghe legate all’evoluzione pandemica, l’adozione delle seguenti misure:

  • CHIUSURA delle attività di distribuzione automatica dalle ore 18:00 alle ore 05:00 di tutti i giorni della settimana mediante l’adozione di misure idonee ad impedire l’accesso ai consumatori nei locali destinati alla distribuzione;
  • PROVVEDERE, quando i titolari/gestori sono presenti nell’esercizio, a contingentare l’ingresso ai locali, da parte degli utenti, in modo tale da evitare affollamenti e che possa garantirsi all’interno il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, come previsto dalla vigente normativa in materia. 

 

AVVERTE

La mancata osservanza del presente provvedimento, comporta la denuncia per violazione dell’art. 650 del Codice Penale (inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità), oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative previste.

SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alla presente ordinanza, saranno punite con le sanzioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito con modificazioni dalla legge n. 74/2020 e all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni , dalla legge n. 35/2020, con l’applicazione della sanzione amministrativa di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00 . Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività d’impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

 

Consulta l'Ordinanza dai Documenti allegati.

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