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Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2016

Bando Pubblico per l'individuazione dei beneficiari del contributo. Scadenza 08.10.2018

Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno...

Dettagli della notizia

BANDO PUBBLICO per l’individuazione dei conduttori beneficiari del contributo (Deliberazione Giunta Comunale n.291 del 06/09/2018)

IL SINDACO AVVISA
che la Giunta Regionale, con provvedimento n.1468 del 02.08.2018, in via di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ha provveduto ad un primo riparto dei fondi messi a disposizione della Regione Puglia (in quanto per l’anno 2016 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non ha stanziato alcuna risorsa) per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione;
al Comune di TAVIANO è stato destinato un finanziamento di € 17.002,49.
Il finanziamento regionale è stato integrato con co-finanziamento comunale, nella misura di circa il 22,7% (€ 5.000,00) per cui il fondo messo a disposizione per il Comune di Taviano è complessivamente pari ad € 22.002,49.
Possono presentare domanda per l’accesso al fondo i conduttori di immobili ubicati nell’ambito del territorio Comunale, destinati a residenza, con contratto di locazione con validità di registrazione nel 2016, in possesso dei requisiti minimi indicati nel modulo di domanda oltre a quelli riporti di seguito:
 Cittadini italiani o di paesi membri della Comunità Europea che risultino abitualmente domiciliati ovvero cittadini di altri Paesi in possesso di residenza presso il Comune. (Ai fini dell’ammissibilità dei soggetti immigrati, la Corte Costituzionale, con sentenza 166/2018, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11 comma 13 del D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito con modificazioni, nella L. 06.08.2008 n. 133, che consente l’accesso alle agevolazioni di cui all’art. 11 della L. 431/’98, ai soli immigrati residenti nel territorio nazionale da almeno dieci anni o residenti nella regione da almeno cinque anni. Pertanto, fermo restando il possesso degli altri requisiti richiesti per l’accesso alle agevolazioni di che trattasi, la ammissibilità a contributo dei soggetti immigrati non deve più essere subordinata al possesso del requisito della residenza come sopra specificato.)
 (a) reddito annuo imponibile complessivo dell’anno 2016 (risultante dalla dichiarazione dei redditi 2017) secondo quanto citato dal D.M. del 7/6/99, art. 1, comma 1. Per tale fascia a), il limite massimo di reddito è fissato in € 13.050,00, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14%;
(b) reddito annuo imponibile complessivo, dell’anno 2016 (risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata nel 2017), non inferiore a quello precedente e non superiore a quello convenzionale calcolato secondo le modalità di cui all’art. 21 della L. n. 457/78 e successive modificazioni. Per tale fascia b), il limite massimo di reddito è fissato in € 15.250,00, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%;
 Il Comune fisserà l’entità dei contributi applicando un principio gradualità – tenendo nella dovuta considerazione situazioni di particolare debolezza sociale
– allo scopo di favorire i nuclei familiari con redditi bassi con elevata incidenza del canone; Il contributo, da ripartirsi in base alle domande che perverranno e alle graduatorie che saranno stilate, non potrà essere superiore al 50% del canone annuo di locazione con un limite massimo di €. 1.000,00 per i soggetti di cui alla precedente lettera (a) e di €. 800,00 per i soggetti di cui alla precedente lettera (b).
La domanda, da redigersi in carta semplice, sulla base dei moduli predisposti dall’Ente dovrà essere compilata e presentata in ogni sua parte al Comune di Taviano entro il termine perentorio del giorno lunedì 08 ottobre 2018.
In via sperimentale i destinatari dei contributi sui canoni di locazione anno 2016 potranno essere anche i coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico – L.R. 15.11.2017 n. 45 art. 6 comma 4 lett. b).
Nella domanda, a pena di esclusione, dovranno essere rese le seguenti dichiarazioni e presentata specifica documentazione:
1) Copia del contratto di locazione con validità di registrazione nell’anno 2016 o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa all’avvenuta registrazione del contratto (dalle quali risulti l’ubicazione dell’immobile, il periodo di registrazione e il canone di locazione, le generalità del conduttore e del locatore). Nell'eventualità in cui nel corso dell'anno 2016, per la conduzione dello stesso alloggio, sia stato rinnovato il contratto di locazione scaduto o, in caso di variazione della residenza anagrafica, sia stato stipulato un nuovo contratto per un altro alloggio, al fine di ottenere il contributo anche per il periodo antecedente alla decorrenza del nuovo contratto, è necessario allegare alla domanda copia di ambedue i contratti di locazione regolarmente registrati. 2) Copia della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione (modello F/23) per l'intero anno 2016, oppure copia della documentazione con la quale il proprietario comunica l'applicazione della "Cedolare secca sugli affitti" entrata in vigore il 07.04.2011 (art. 3, comma 11 del decreto legislativo n. 23 del 14.03.2011).
3) Autodichiarazione su modello predisposto dall’Ente dalla quale risulti:
- Cittadinanza;
- Residenza (solo per i cittadini di Stati non membri della C.E.);
- Identificativi catastali e di toponomastica dell’immobile;
- Composizione anagrafica del nucleo familiare con riportate le date di nascita dei componenti e con riportate le generalità di eventuali soggetti a carico dei componenti;
- Adeguatezza dell’alloggio alle esigenze del nucleo familiare; - Eventuale stato di invalidità dei componenti il nucleo familiare con copia del verbale rilasciato dalla Commissione Sanitaria Provinciale Invalidi Civili, attestante la percentuale d'invalidità del soggetto disabile (obbligatorio per i lavoratori autonomi);
- Che i membri del nucleo familiare non posseggano altri immobili adibiti ad uso abitativo ed adeguati al proprio nucleo familiare nel Comune capoluogo;
- Che i membri del nucleo familiare non risultino assegnatari di alloggi realizzati con contributi pubblici;
- Che il conduttore non abbia vincoli di parentela o di affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatore;
- Che, relativamente al nucleo familiare, composto dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti, ai fini IRPEF, relativamente all’anno 2016:
a) Non hanno titolarità, da parte tutti i componenti il nucleo familiare, dell’assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che l’alloggio non sia perito o inutilizzabile;
b) Non hanno titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare così come definito all’art. 3 – lett. c) della L.R. n 10/2014, fatto salvo il caso in cui l’alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento amministrativo che abbia dichiarato l’inagibilità dell’alloggio;
c) Non hanno richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi d’imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale;
- Che, per quanto attiene la tipologia edilizia, l’alloggio non sia accatastato in categoria A1, A8 e A9 e non si trovi in zone di pregio così definite da accordi comunali ai sensi dell’art. 2, comma 3 della L. n 431/98 e decreti ministeriali attuativi ma con caratteristiche di edilizia economica e popolare anche per quanto attiene alla superficie utile che risulta di_________________mq (la Su non potrà superare 150 mq, per come motivatamente stabilito dalla Giunta Comunale – per Superficie Utile si intende la superficie di pavimento di tutti i locali di una unità immobiliare, al netto delle superfici definite nella superficie accessoria (Sa), e comunque escluse le murature, i pilastri, i tramezzi, gli sguinci, i vani di porte e finestre, le logge, i balconi e le eventuali scale interne (Superficie Utile secondo la definizione tecnica uniforme riportata al punto 14 del Regolamento Edilizio Tipo - Regione Puglia, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2250 del 21/12/2017 (B.U.R.P. n. 6 suppl. del 11.01.2018);
- Di non essere lavoratore autonomo;
oppure
- Di essere lavoratore autonomo e di versare in situazione di particolare debolezza sociale (n. 3 figli minorenni a carico, presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne e/o di soggetto portatore di handicap, nucleo familiare monogenitoriale);
- Che, il reddito imponibile complessivo anno 2016 è pari ad Euro_______________/___ in lettere euro______________) così determinato, in relazione ad ogni componente del nucleo familiare:
a) Per il modello Certificazione Unica 2017, nel quadro Dati fiscali, il rigo 1 o il rigo 2;
b) Per il modello 730/2017, il rigo 11, Quadro 730-3;
c) Per il modello Unico P.F. 2017 il rigo RN1 del Quadro RN, o il rigo LM8 del Quadro LM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del quadro RD.
Vanno inoltre computati gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse, fatta eccezione per i contributi socio assistenziali non permanenti.
Per chi dichiara reddito ZERO e/o per i casi in cui l’incidenza del canone sul reddito sia superiore all’90%, alla domanda di contributo deve essere allegata (fatta eccezione per i contributi socio-assistenziali esentasse):
- Certificazione dell’assistente sociale che attesti che il soggetto richiedente fruisce di assistenza dei Servizi Sociali del Comune;
oppure
- Dichiarazione relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone;
oppure
- Nel caso in cui il richiedente dichiari di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest’ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l’ammontare del reddito percepito, che deve essere congruo rispetto al canone versato.
Non sarà prevista ne’applicata la maggiorazione di cui all’art. 2, comma 4, del D.M. del 7/6/1999.
Stante l’introduzione dei nuovi indirizzi forniti dalla Regione Puglia in merito alle cause di esclusione dal contributo, le domande dovranno essere compilate con particolare cura e attenzione da parte dei richiedenti per cui si raccomanda che le stesse siano preliminarmente verificate, specie per quanto attiene la responsabilità, anche penale, delle dichiarazioni rese, da consulenti commercialisti, tributaristi, tecnici dell’edilizia, CAF, sindacalisti, di fiducia dei proponenti, avvertendo che, in caso d’incompletezza della domanda l’Ufficio istruttore non potrà chiedere integrazione dei documenti o precisazioni ma dovrà istruire le pratiche per come pervenute nel termine perentorio del 08.10.2018, accogliendole o rigettandole in caso di mancanza documentale o d’imprecise o lacunose o contraddittorie dichiarazioni.
Ai fini dell’ammissibilità al contributo dei concorrenti, il Comune esegue tutti i controlli previsti dalla normativa vigente verificando, su un campione del 10% (dieci percento) delle domande ammesse a contributo, con estrazione a sorte in seduta anche non pubblica, l’attendibilità delle dichiarazioni rese dai richiedenti e, in caso di mendaci dichiarazioni, provvede alla denuncia all’autorità giudiziaria, sospendendo e revocando l’erogazione del contributo.
L’effettiva erogazione del contributo, a seguito del trasferimento al Comune dei fondi assegnati dalla Regione Puglia, è subordinata alla verifica della regolarità dei versamenti effettuati in favore dell’Ente Comune per tassazione, imposte e tributi, da parte del Responsabile del Settore Servizi Finanziari che è autorizzato a trattenere, per intero o anche solo parzialmente, il contributo assegnato in caso di morosità del beneficiario.
Il bando e i modelli da utilizzare per l’istanza sono disponibili e scaricabili sul sito istituzionale www.comune.taviano.le.it oltre che reperibili direttamente presso lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Taviano. Per informazioni di maggior dettaglio rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici: Tel. 0833 916221 – 0833 916251.

Dalla residenza municipale, 10 settembre 2018

IL SINDACO
Giuseppe TANISI

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