EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER MOROSITÀ INCOLPEVOLE – ANNO 2016

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:a) copia del contratto di locazione regolarmente registrato;b) copia dell’intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida, dalla quale si deduca l’ammontare complessivo della morosità e, se già intervenuta, copia del verbale della prima udienza oppure copia dell’ordinanza di convalida di sfratto per morosità, copia dell’eventuale atto di precetto e/o della significazione di esecuzione;c) documenti comprovanti il possesso delle condizioni d’incolpevolezza della morosità di cui all’art. 1 punto 6;d) dichiarazione rilasciata dal proprietario dell’alloggio, in relazione alla situazione che ricorre ( modello C o modello D).
 
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Data:

03/01/2017

Immagine: immagine_morosita_incolpevole.jpg
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Descrizione

Possono presentare richiesta per usufruire del contributo in oggetto i nuclei familiari che sono in possesso, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:
1) richiedente con cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione europea, ovvero nei casi di cittadini non appartenenti all’U.E. possieda un regolare titolo di soggiorno;
2) titolarità di un contratto di locazione di edilizia di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e residenza nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
3) essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione di convalida;
4) possesso di un reddito ISE non superiore ad € 35.000,00 o di un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad € 26.000,00;
5) non titolarità del richiedente e di ciascun componente del nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobile, nel territorio nazionale, fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare;
6) situazione di morosità incolpevole, ossia una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta ad una della seguenti cause:

  • perdita del lavoro per licenziamento, escluso quello per giusta causa;
  • accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
  • cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
  • mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
  • cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., derivanti da causa di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
  • malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 17/07/2025 15:48

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