Attività di pubblicizzazione degli elenchi di particelle oggetto di variazioni colturali, ai sensi dell’art. 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificaz

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Attività di pubblicizzazione degli elenchi di particelle oggetto di va...

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AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di LECCE
Ufficio Provinciale - Territorio

Pubblicizzazione dei nuovi dati censuari delle particelle catastali oggetto di aggiornamento a seguito delle dichiarazioni rese agli organismi pagatori nell’anno 2017
(ai sensi dell’art. 2, comma 33, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni)
Nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017 è prevista la pubblicazione del comunicato dell’Agenzia delle Entrate contenente gli elenchi dei Comuni per i quali è stato completato l’aggiornamento delle particelle oggetto di variazioni colturali nell’anno 2017.
L’aggiornamento delle informazioni censuarie relative ai terreni iscritti nella banca dati catastale è stato effettuato, ai sensi dell’art. 2, comma 33, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, sulla base degli elenchi forniti da Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), che li ha prodotti tenendo conto delle dichiarazioni rese, nell’anno 2017, agli organismi pagatori riconosciuti ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli.

Come consultare gli aggiornamenti - Gli elenchi delle particelle aggiornate1 sono disponibili anche sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, nei 60 giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, possono essere consultati presso l’albo on line del Comune di competenza, nonchè presso la sede della Direzione Provinciale di Lecce - Ufficio Provinciale - Territorio sito in viale Gallipoli, 37, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 12.30.

In caso di incoerenza - I contribuenti che riscontrano delle incoerenze nell’aggiornamento possono presentare una richiesta di riesame in autotutela. La richiesta non interrompe o sospende il termine di 120 giorni ai fini della presentazione dell’eventuale ricorso.
I ricorsi avverso la variazione dei redditi, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, possono essere proposti entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato dell’Agenzia di cui sopra. Dal 1° gennaio 2017, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione.

Lecce, 21 dicembre 2017

 

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